Impugnazione di delibera assembleare di S.r.l.: decadenza e interesse a impugnare.
L’impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz’altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci.
La mancata convocazione all’Assemblea dei componenti del CdA comporta un vizio di nullità della delibera assembleare che può essere fatto valere ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. entro il termine di tre anni dalla trascrizione della delibera viziata nel libro delle decisioni dei soci.
Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dei negozi giuridici non può prescindere dalla dimostrazione del proprio interesse ad impugnare una delibera assembleare che si assume viziata da nullità, diversamente si risolverebbe in una generale facoltà di impugnazione di delibere assembleari societarie indipendentemente dall’interesse concreto alla loro caducazione da parte dell’attore: e ciò tanto più in fattispecie in cui il vizio lamentato riguarda interessi da ricondurre alla sfera tipicamente endosocietaria ed è comunque denunciabile entro un termine di decadenza, tanto che, secondo talune ricostruzioni sistematiche, neppure potrebbe essere ricondotto alla categoria della nullità in senso proprio, risultando solo produttivo di invalidità soggetta a termine di decadenza più ampio di quello previsto in via generale. (Nella specie il vizio lamentato riguardava il difetto di convocazione dell’Assemblea e l’impugnazione era stata proposta da ex amministratori della società -decaduti a seguito di clausola statutaria – privi della qualità di soci).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)