Impugnazione di delibera assembleare: legittimazione ad agire
Sussiste l’interesse del socio ad agire per l’impugnativa di una delibera assembleare di approvazione del bilancio quando egli possa essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, ovvero quando, per l’alterazione od incompletezza dell’esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione.
Allorché una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sia impugnata per nullità con riguardo ai vizi afferenti diversi poste del documento, il giudice ha il dovere di esaminare l’intera gamma delle censure, in quanto deve ritenersi contestualmente avanzata una pluralità di domande accomunate dal petitum, la declaratoria di nullità della deliberazione, ma ognuna con una distinta causa petendi, corrispondente a ciascuna delle poste contestate, per le quali sussiste l’interesse dell’attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite e che la pronunzia giudiziale di nullità obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati.