Impugnazione di delibera consiliare di s.r.l. da parte di amministratore dimissionario
La disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le società azionarie dall’art. 2388 co. 4° cod. civ., si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro
decisioni, a fronte dell’evidente lacuna della disciplina legale quanto alla complessiva regolamentazione, in tali società di capitali, dell’eventuale organo amministrativo collegiale.
Anche in presenza di una clausola compromissoria, sino all’intervenuta costituzione del collegio arbitrale, il potere di sospendere la deliberazione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria.
All’interno delle imprese commerciali associate in forma capitalistica debbono cosiderarsi atti di straordinaria amministrazione solo quelli che attingono, modificandola, la stessa struttura economico-organizzativa di base dell’impresa, fra i quali non pare potersi per definizione ricomprendere lo spostamento sia pur oneroso di un proprio impianto necessario all’attività imprenditoriale della società.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)