Impugnazione di delibera da parte del collegio sindacale e irregolare convocazione di assemblea di s.r.l.
L’art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.
La carenza del potere di convocazione dell’assemblea dei soci rientra in un’ipotesi di violazione delle disposizioni legali e statutarie disciplinanti il procedimento di formazione della volontà dei soci, la cui osservanza costituisce il presupposto affinché detta volontà possa validamente formarsi ed essere imputata alla società. L’eventuale deliberazione assembleare assunta in difetto di regolare convocazione (e salvo che la stessa abbia un oggetto illecito o impossibile), deve ritenersi riconducibile al disposto di cui all’articolo 2479 – ter, primo comma, c.c., e quindi impugnabile nel termine di 90 giorni dalla trascrizione nel libro soci.