Impugnazione di delibera del c.d.a. comportante trasformazione da società operativa in holding
In caso di delibere consigliari prive di per sé di immediata incidenza nell’organizzazione sociale, nei rapporti tra soci o verso i terzi, se non a seguito e in conseguenza dei successivi atti dispositivi volti all’esecuzione delle stesse, un interesse concreto all’impugnazione può essere riconosciuto solo in ragione e in vista di una conseguente possibilità di ripristino giudiziale della situazione preesistente.
In ipotesi di carenza di potere degli amministratori in relazione ad atti estranei all’oggetto sociale la disciplina codicistisca privilegia comunque ex art. 2384 comma 2 c.c. la stabilità dei negozi conclusi, con l’unico limite dell’avere il terzo intenzionalmente agito in danno della società (nel caso di specie, sulla scorta di tali principi, il Tribunale ha riscontrato una carenze di interesse ad agire nell’impugnante, socio di minoranza della società, il quale lamentava l’implicita modifica dell’oggetto sociale portata da una delibera del c.d.a. avente ad oggetto la costituzione di una newco e la sottoscrizione di un successivo aumento di capitale nella stessa tramite conferimento d’azienda, rilevando che nel caso di specie non era ravvisabile, né era stato prospettato dall’attore, alcun danno per la società ex art. 2384, comma 2, c.c. ).
La trasformazione da società operativa in holding di partecipazioni in forza di assunzioni di partecipazioni in altre imprese può essere considerata una modifica (sostanziale) dell’oggetto sociale solo nel caso in cui sussista ab origine una chiara scelta dei soci in favore di un’attività imprenditoriale “diretta” (nel caso di specie il Tribunale ha negato la sussistenza di tale condizione, rilevando che nello statuto sociale si prevedeva quale oggetto sociale l’esercizio dell’attività edilizia sia in via diretta sia attraverso l’assunzione di partecipazioni in altre società, senza alcuna gradazione tra le due opzioni).
La contestazione di una delibera consigliare per abuso di potere, preliminare all’eccezione di nullità dei negozi esecutivi per motivo illecito comune con il terzo contraente, non può dirsi validamente sorretta dalla mera rappresentazione delle conseguenze pregiudizievoli per i soci di minoranza, risultando al contrario necessario l’accertamento dell'”esclusività” del motivo illecito comune perseguito per il tramite degli atti esecutivi.