Impugnazione per dolo di un contratto di cessione di partecipazioni sociali
E’ astrattamente prospettabile l’impugnazione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ex art. 1439 c.c. quando, pur essendo il suo oggetto un bene c.d. di secondo grado rappresentato da un complesso obiettivato di posizioni giuridiche irriducibile al patrimonio della società, si deduca che proprio l’inganno consapevole del cedente in merito ad una componente di quel patrimonio abbia indotto il cessionario ad una falsa rappresentazione tale da indurlo all’acquisto. E’ inoltre prospettabile che il dolus malus dell’alienante possa esser consistito anche solo nella consapevole reticenza di una specifica circostanza ove si dimostri che tale silenzio sia stato sufficiente ad occultarla all’acquirente che pure abbia speso nella trattativa la propria ordinaria diligenza, e si provi che l’ingannato non avrebbe proceduto all’affare ove notiziato della circostanza stessa.