Imputazione di pagamento e deroghe alle pattuizioni contrattuali
La dichiarazione di accettazione da parte del creditore dell’offerta reale contenuta in un verbale notarile e la contestuale esazione dei contenuti dell’offerta (nella specie ritiro da parte del creditore di assegni a lui intestati) senza alcuna specificazione di imputazione del pagamento, in ipotesi di obbligazioni tra stessi soggetti, deve intendersi a saldo dell’obbligazione indicata dal debitore.
Costituiscono deroghe valide (ed efficaci) alle pattuizioni contrattuali, le diverse istruzioni e mail impartite dal creditore sul luogo e sulle modalita’ del pagamento specie se impartire al debitore in prossimità della scadenza di rate del debito.