In relazione al marchio debole, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte.
Per assolvere alla sua funzione di identificazione del prodotto o servizio in relazione alla impresa che lo offre, il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita da un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell’arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l’intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall’altra.
Segnatamente, sono considerati marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto per non essere andata la fantasia di chi li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un uso esclusivo.
La “debolezza” del marchio non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio “forte”, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
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Leone Cei
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con tesi di laurea "Il diritto d'autore nel settore della moda", svolge attualmente la pratica forense presso lo Studio Legale Jacobacci Avvocati.(continua)