In tema di abuso dello schermo societario
Deve reputarsi manifestamente infondata la domanda rivolta nei confronti di persona fisica per preteso utilizzo abusivo dello schermo societario là dove risulti che il convenuto non era socio né amministratore della società contraente e che il contratto stipulato sia volto alla soddisfazione di interessi non univocamente riconducili al convenuto (nella specie la società appaltatrice chiedeva la condanna dell’architetto/direttore dei lavori per il mancato pagamento dei lavori di ristrutturazione di una casa della famiglia dello stesso, in titolarità della società committente).