Cessione di quote di s.r.l. risolutivamente condizionata
Nell’ambito di un giudizio intentato dai cedenti quote di s.r.l. per l’accertamento dell’avveramento della condizione risolutiva dedotta nel contratto di cessione, il cessionario non può lamentare l’eccessiva onerosità della prestazione dedotta sub condicione e, per l’effetto, richiederne la “riduzione” o, alternativamente, la proroga in via equitativa del termine per l’esecuzione della prestazione oggetto della condizione, atteso, quanto alla prima domanda, che l’eccessiva onerosità atterrebbe alla fase genetica del contratto e potrebbe, quindi, essere fatta valere soltanto a mezzo di una domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso e, quanto alla seconda domanda, che la richiesta esorbita dai poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento.