In tema di iscrizione del sindaco unico di s.r.l. nel registro dei revisori legali
Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, quinto comma, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendo comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.
In particolare, la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.
(Nel caso di specie, il Giudice rigetta il ricorso per l’iscrizione d’ufficio della delibera di nomina del sindaco unico per omessa iscrizione nell’elenco dei revisori legali, laddove la deliberazione assembleare attribuiva a quest’ultimo funzioni di controllo sulla gestione e sulla revisione dei conti.)
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Clara De Chirico
DottorandaLaureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, con tesi in diritto commerciale in materia di remunerazione gestoria nelle S.p.A. Attualmente svolgo un dottorato in cotutela di tesi presso l'Università di...(continua)