In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. esercitata dal curatore fallimentare
L’azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare l’istanza risarcitoria tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma una volta effettuata la scelta, nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata.La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c. è applicabile anche ai rapporti tra società e liquidatori.
L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori si prescrive in cinque anni dalla manifestazione dell’insufficienza del patrimonio.L’occultamento di una parte dell’indebitamento costituisce causa di sospensione della operatività della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. dell’azione di responsabilità dei creditori sociali.