Prova del negozio fiduciario e contro la quietanza
In tema di negozio fiduciario non è ammessa la prova per testimoni del pactum fíduciae quando questo comporti il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, attraverso il trasferimento della partecipazione a una società intestataria di immobili.
La quietanza a saldo di un assegno bancario fa piena prova – contro la quale non è ammissibile la testimonianza – dell’avvenuto pagamento in assenza della dimostrazione del quietanzante che la stessa sia stata rilasciata per errore di fatto o per violenza. Vi è la facoltà di dimostrare, con ogni mezzo di prova, solo la circostanza che il divario esistente tra realtà e dichiarazione sarebbe conseguenza di errore di fatto o di violenza.