In tema di rimborso delle spese di giudizio ex art. 2476, co. 4, c.c.
Se gli attori non abbiano domandato il rimborso delle spese legali sostenute dalla società danneggiata ex art. 2476, co. 4, c.c., nulla deve essere disposto al riguardo dal giudice adito, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti e rimanendo peraltro impregiudicato il suddetto diritto, da poter far valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)