Inadempimento dei patti parasociali
I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul piano “parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali tra i soci, non invece sul piano “sociale”, avente ad oggetto l’organizzazione della società.
In relazione alla funzione dei patti parasociali, è necessario esaminare il profilo della causa, che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell’operazione posta in essere. E’ dunque indispensabile individuare gli interessi che l’operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere.
In difetto di una corrispettività tra prestazioni, non può tecnicamente parlarsi di risoluzione dei patti parasociali di voto, essendo questi ultimi caratterizzati da una comunione di scopo che consiste nel raggiungimento della maggioranza del capitale sociale, rendendo possibile alle parti un controllo sulle deliberazioni sociali, prima fra tutte l’approvazione del bilancio; può tuttavia configurarsi un inadempimento per violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione rispetto al contenuto del patto e al suo scopo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento dei convenuti formulata in termini di violazione del principio di correttezza e buona fede che deve sostenere le parti nella realizzazione dello scopo comune, causa del patto parasociale di voto).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)