Inadempimento della promessa di trasferimento di quote sociali e riunione di cause
In caso di tardivo adempimento alla promessa di trasferimento di quote sociali, il danno da ritardo consiste negli utili che nel corso degli anni l’avente diritto non ha percepito a causa del mancato trasferimento delle quote.
Il ritardo, ai sensi dell’art. 1256 c.c., comporta inadempimento definitivo solo se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla. Se ricorrono questi presupposti, rileva la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta e quindi un inadempimento definitivo che comporta – se il debitore è in mora – il risarcimento del danno da parte del debitore. Perché ciò avvenga, tuttavia, si deve trattare di un’impossibilità totale e non meramente parziale e il creditore non deve avere più interesse a conseguirla. Non è invece concesso un potere ad libitum al creditore di chiedere il risarcimento del danno per equivalente al posto della prestazione in qualsiasi momento.
La riunione di due cause costituisce un provvedimento di carattere organizzativo e non può essere equiparata ad una sorta di fusione delle domande, né degli atti né dei documenti: “fondere” le cause e quindi le domande equivarrebbe a consentire, in pratica, la proposizione di domande nuove nel primo processo, in violazione delle preclusioni processuali; esattamente come “fondere e confondere” le difese e i documenti consentirebbe alla parte di sollevare – nel primo processo – nuove eccezioni o produrre documenti oltre le preclusioni processuali. Anche ai fini delle spese ogni causa mantiene la propria individualità, poiché solo in relazione a ciascuna causa può svolgersi il giudizio di soccombenza (nella specie, l’attore proponeva una prima causa avente ad oggetto la domanda di adempimento di una promessa di trasferimento di quote sociali, oltre al risarcimento dei danni per ritardato adempimento, ed una seconda causa avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento definitivo).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)