Inadempimento delle obbligazioni assunte in scrittura privata e variazione del progetto negoziale delle parti
Qualora il programma negoziale originariamente concepito dalle parti in un accordo tra privati, anche ove consacrato da rogito notarile, abbia uno sviluppo esecutivo del tutto innovativo, come nel caso in cui si verifichi la sostituzioni di una delle parti o, ancor più, sia variato il progetto sotteso alla pattuizione (nel caso di specie da fusione per incorporazione di società a cessione di quote dall’una a beneficio dell’altra), e tale sviluppo sia pacificamente accettato dai contraenti, non potrebbe una delle parti legittimamente invocare l’inadempimento dell’altra alle obbligazioni originariamente assunte, ed irrimediabilmente collegate al progetto negoziale variato, tanto più se la stessa era stata, in sede di differente esecuzione del patto, sostituita da altro soggetto.