Inadempimento dell’obbligo di trasferimento di azioni derivante da lodo irrituale
L’interesse di una parte all’altrui adempimento degli obblighi sanciti da un lodo arbitrale irrituale deve ritenersi soddisfatto da una pronuncia di condanna in tal senso, senza possibilità di emettere “ora per allora” alcuna ulteriore statuizione risarcitoria. L’ordinamento processuale italiano, infatti, conosce, per l’attuazione degli obblighi di fare infungibile, il rimedio di cui all’art. 614-bis c.p.c., che tuttavia non può esser accordato d’ufficio.
Resta tuttavia salva, in caso di inesecuzione della sentenza di condanna, ogni ulteriore e diversa ragione risarcitoria che, sul fondamento di tale eventuale illecito, la parte interessata riterrà di azionare in altro e distinto procedimento.