Inadempimento di opzione put e risarcimento del danno
Si ha nullità di un’opzione put per violazione del patto leonino solamente in caso di esclusione assoluta, costante e immeritevole del titolare dell’opzione dalla partecipazione alla perdite (nella specie è stata rigetta l’eccezione di nullità in considerazione del fatto che l’opzione era esercitabile solo entro un certo limite temporale e limitata solo ad un parte della partecipazione dell’opzionario).
L’art. 1331 c.c. non richiede la prestazione di un corrispettivo affinché la dichiarazione del concedente sia valida e vincolante, sì che va ritenuta ammissibile l’opzione gratuita.
In caso di mancato pagamento del prezzo pattuito a seguito del valido esercizio di un’opzione put il concedente può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal titolare dell’opzione a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto l’inadempimento si è verificato in relazione al contratto di scopo cui l’opzione era preordinata. Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e ricomprende tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno (nella specie il Tribunale, accertata l’avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. ha condannato la concedente al pagamento di somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita che sarebbe spettato al titolare dell’opzione ed il valore attuale delle azioni determinato in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo).
La cessione di partecipazioni societarie non è riconducibile ai casi in casi di cui all’art. 2 D.lgs. n. 231/2002, poiché estranea alla fattispecie “consegna di merci”, talché il pagamento dei relativi corrispettivi non soggiace alla disciplina degli interessi moratori di cui all’art. 5 D.lgs. n. 231/2002, ma alla disciplina generale di cui all’art. 1284 c.c..