Inammissibilità del reclamo incidentale
Il reclamo incidentale proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. è da ritenersi inammissibile. Invero, nell’ambito della disciplina del rito cautelare, né in quella speciale attinente al processo industriale, vi è l’espressa previsione che autorizzi la proposizione di un reclamo in via incidentale e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. Non può, peraltro, ritenersi nemmeno applicabile in via analogica la disciplina di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c. in materia di impugnazione, che attiene – diversamente dal rito cautelare – a provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata.