Inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziale contestualmente alla revoca di un amministratore – anche di fatto – ex art. 700 c.p.c.
E’ inammissibile l’istanza cautelare svolta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e non (anche) dell’art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la “revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale”. Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell’inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole – ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario).
I provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura residuale e non possono essere concessi quando l’ordinamento già preveda un rimedio tipico nella disponibilità delle parti, come l’azione prevista dall’art. 2476, co. 3, c.c.
La revoca degli amministratori di S.r.l. costituisce un rimedio cautelare tipico (quanto straordinario, attesa la legittimazione sostitutiva che il co. 3 dell’art. 2476 c.c. attribuisce ad ogni socio) dai contorni normativi definiti, che può soltanto condurre alla rimozione dell’amministratore in carica e che non attribuisce al giudice il diverso potere (di natura costitutiva ed incidente sulla sfera di autonomia dei soci) di nominare un amministratore in sostituzione di quello revocato.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)