Inammissibilità della richiesta di revoca del liquidatore già deceduto da parte del P.M.
Il ricorso proposto dal P.M. ai sensi dell’art. 2487 co. 4 c.c. in sede di giurisdizione volontaria al fine di ottenere la revoca per giusta causa del liquidatore deceduto e la contestuale nomina di nuovo liquidatore è inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto per il fatto che la disciplina ex art. 2487 co. 4 c.c. disegna, secondo l’orientamento preferibile, una legittimazione contenziosa dei vari soggetti ivi indicati, in quanto comportante l’accertamento di giusta causa per la cessazione dell’incarico liquidatorio, accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato. Perciò non ammette l’instaurazione del giudizio nelle forme della giurisdizione volontaria con conversione del ricorso in atto introduttivo del procedimento contenzioso, essendo tale possibilità inconfigurabile a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 5/2003. In secondo luogo poiché non è configurabile la revoca di soggetto il cui incarico sia già cessato per morte.
Il rimedio, nel caso di specie e ogni qual volta cessi dalla carica il precedente liquidatore, così come per il caso di omessa convocazione o di mancata approvazione da parte dell’assemblea della nomina del liquidatore dopo l’accertamento dello stato di scioglimento dell’ente, consiste nella richiesta di nomina di liquidatore al Tribunale ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c.. I soggetti legittimati a presentare tale richiesta sono singoli soci o amministratori ovvero i sindaci, ma non il P.M., il tutto nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione che, essendo volto a porre rimedio all’inerzia assembleare ed incidendo sulla posizione di tutti i soci, deve svolgersi nel contraddittorio dei soci stessi.