13 Marzo 2014

Inammissibilità della tutela cautelare relativamente all’esercizio del diritto di opzione per superare lo stallo in cui versa la società

Se è vero che la tutela cautelare può essere utilizzata anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento, essa tuttavia non può operare in senso sostitutivo, in via anticipatoria, della stessa pronuncia meramente dichiarativa indipendente da un’accessoria azione di condanna. Ne discende che, nell’ipotesi in cui una clausola parasociale preveda a favore di ciascun socio il diritto di opzione di acquisto della quota dell’altro nel caso di crisi della società, non può essere richiesto in via cautelare un ordine di iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese e nel libro soci in mancanza della pronuncia di una sentenza di accertamento sulla proprietà delle quote che non può essere sostituita da un’ordinanza cautelare in via anticipatoria (nel caso di specie, inoltre, la situazione di crisi era individuata nello stallo in sede di consiglio di amministrazione su una decisione gestoria e il tribunale ha escluso la sussistenza di un periculum in mora, visto che il mutamento dell’assetto proprietario (o la custodia), rileva solo nell’ambito dell’assemblea ma non incide sull’organo amministrativo).

 

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manuel.dellinz

manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)

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