Inammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria contro le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all’operazione di scissione, non è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell’art. 2504-quater c.c. consiste nell’assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria (come la scissione), la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere messi in discussione una volta eseguite le formalità pubblicitarie e decorsi i termini per l’opposizione. Da tale momento, dunque, sembra ragionevole ritenere che, per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino “irregredibili”, e che la tutela offerta ai creditori anteriori della società scissa si concreti nei rimedi specificamente previsti dagli artt. 2504-quater, secondo comma, c.c. (risarcimento del danno) e 2506-quater, ultimo comma, c.c. (responsabilità solidale).
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)