Inammissibilità dell’impugnazione di deliberazione assembleare invalida per sopravvenuta adozione di deliberazione sostituiva conforme a legge ed a statuto
La sostituzione della deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, della domanda volta a far valere l’invalidità della delibera sostituita anche quando la sostituzione della delibera impugnata con altra esente da vizi sia intervenuta dopo l’introduzione del giudizio, in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche nel momento della decisione (conforme a Cass. Civ. 11 agosto 2017 n. 20071).
L’art. 2377 c.c. applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo operato dall’art. 2479 ter c.c. , preclude l’annullamento della deliberazione assembleare qualora l’assemblea adotti successivamente una deliberazione sostitutiva conforme a legge ed a statuto anche qualora la deliberazione impugnata sia affetta da vizi di nullità.
La sostituzione della delibera impugnata con altra conforme a legge ed a statuto comporta un effetto di sanatoria ex tunc (c.d. rinnovazione sanante) idonea a fare salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza della deliberazione sostituita ( conforme Cass. Civ. Sez. I, 12 dicembre 2012 n. 22762).
Affinchè si produca l’effetto sanante il Giudice è chiamato a verificare incidenter tantum che la deliberazione sostitutiva sia conforme a legge e a statuto, e ciò anche qualora la delibera sostitutiva non sia stata a sua volta impugnata, ovvero, in caso di sua impugnazione, dovendo vagliare anche la sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli dedotti in giudizio.
L’annullamento di deliberazioni assembleari non fatte oggetto di sospensione cautelare non travolge gli atti esecutivi medio tempore posti in essere o le delibere adottate sulla scorta dei nuovi assetti introdotti dalle prime (in senso conforme Cass. Civ. Sez. I, 27 febbraio 2013, n. 4946).
L’ordine del giorno inserito nell’avviso di convocazione assembleare di s.r.l. non deve sostanziarsi in una indicazione particolareggiata delle materie da trattare o in una anticipata comunicazione del contenuto della decisione da assumere, essendo sufficiente un’indicazione sintetica delle questioni all’ordine del giorno purchè chiara e non ambigua.
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Filippo Lemmo
Laureato con lode in giurisprudenza, avvocato. Mi occupo di diritto commerciale e societario, prestando assistenza a privati ed imprese sia in ambito stragiudiziale che nella fase contenziosa, anche arbitrale. Mi...(continua)