9 Gennaio 2015

Inapplicabilità degli artt. 2482-bis ss. c.c. successivamente alla messa in liquidazione

Le disposizioni dell’art. 2482-bis ss. c.c. non trovano spazio una volta disposta la messa in liquidazione della società, poiché esse disciplinano gli obblighi dell’amministratore che – in fase antecedente alla liquidazione – rilevi la riduzione o la perdita del capitale sociale.

Il curatore fallimentare che proponga ricorso per sequestro conservativo sui beni dell’amministratore deve dimostrare con adeguato approfondimento le possibilità di esito favorevole delle controversie di merito che intende iniziare nei confronti dello stesso.

Un danno diretto ex art. 2395 cc riferibile al singolo creditore non può essere azionato dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.

 

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