Inattività di s.a.s. e legittimazione alla presentazione del ricorso per la liquidazione della società
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., può chiedersi al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore nel caso in cui una s.a.s. – che non ha mai in sostanza operato stante il disinteresse di tutti i soci – si trovi in una situazione di assoluta inerzia assimilabile a quelle previste dal d.p.r. n. 247/2004 per la cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese e come tale senz’altro rilevante ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c.
Il ricorso può essere presentato dal solo accomandatario qualora la situazione di inattività illustrata da quest’ultimo non sia mai stata smentita dagli altri soci accomandanti non intervenuti nel procedimento.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)