Incidenza “qualitativa” delle irregolarità contabili, obbligo di deposito dei bilanci delle società “controllate” e obbligo di consolidamento
La mancanza di una qualunque incidenza propriamente “qualitativa” delle irregolarità contabili riscontrate rispetto alla complessiva gestione degli affari ovvero al reale stato dei conti, rende, limitatamente a tali vizi, manifestamente infondata la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio.
L’obbligo di allegare i bilanci delle società controllate previsto all’art. 2429 c.c. deve intendersi esteso, indistintamente, a tutte le ipotesi di controllo ex art. 2359 c.c., compresa, quindi, quella di cui al numero 3) della medesima disposizione, non operando la richiamata norma in materia di contabilità alcuna distinzione a riguardo.
Non esiste un nesso indissolubile tra obbligo di deposito dei bilanci delle società controllate (ex art. 2429 c.c.) e obbligo di consolidamento (ex art. 25 d.lgs. 127/91) giacché l’obbligo di consolidamento è previsto unicamente a fronte di rapporti di controllo ex art. 2359 n.n. 1) e 2) ( e non anche ex n. 3) oltre che a fronte dei rapporti di cui all’art. 26 d.lgs. 127/91 certamente non coincidenti, in quanto da riferirsi esclusivamente ai cc.dd. “rapporti di dominio”, con i rapporti di cui al n. 3) dell’art 2359 c.c. .