13 Marzo 2015
Incompatibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c. con le cause di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese
Massima a cura di: Edoardo
Il procedimento sommario es art. 702 bis c.p.c. è previsto solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con la conseguenza che è inammissibile ove proposto in relazione a domande la cui competenza a decidere sia riservata al Tribunale in composizione collegiale.
Non è possibile trasformare la causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena, in quanto tale modifica attiene alla fase della trattazione e dell’istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come del resto si desume dall’art. 702 ter, 2° comma, c.p.c., che prevede espressamente la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 bis c.p.c.
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