Incompetenza del Tribunale a determinare il valore della quota sociale se esiste clausola arbitrale
La clausola statutaria concernente “le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci” trova applicazione anche una volta cessato il rapporto sociale a seguito dell’intervenuta esclusione del socio.
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto e, quindi, tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti e purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali (cfr. Cass. 2177/1993; Cass. 565/99; Cass. 28485/2005; Trib. Milano 25.11.2011; Trib. Milano 9.01.2014; Trib. Milano 11.05.2017).
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)