9 Maggio 2016

Incompetenza del Tribunale delle Imprese per opposizione amministrativa in materia di DOP

L’opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 rientra nella competenza del giudice di pace e non in quella del tribunale delle imprese, in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Non può trovare ingresso nel nostro ordinamento una competenza per connessione fondata sulla circostanza che la sanzione amministrativa è stata irrogata in riferimento ad una materia contemplata (a tutt’altri fini) dal Codice della proprietà Industriale. La connessione di cui all’art.134 CPI, appunto, è data tra domande, non tra materie in assenza di una domanda connessa rientrante nella competenza del giudice delle imprese. Dalla previsione dell’art.134 CPI, quindi, è del tutto estraneo il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, volto ad accertare la legittimità dell’azione sanzionatoria della P.A., costituendo l’accertamento di un diritto di proprietà industriale un mero fatto presupposto da valutarsi incidenter tantum. L’oggetto della controversia, infatti, non riguarda l’accertamento della sussistenza di un diritto di proprietà industriale in una controversia tra il titolare del diritto ed il contraffattore, ma l’accertamento della legittimità della sanzione amministrativa irrogata dalla P.A. a tutela di interessi pubblicistici che presidiano il corretto esercizio dell’attività economica.

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Omar Cesana

Omar Cesana

Associate

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)

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