16 Maggio 2017

Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa a conoscere di contratto preliminare di società

Ai sensi dell’art. 3, co, 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario. Ciò posto, si deve notare che l’incipit dell’art. 3, co. 2 cit., attribuisce alle SSI competenza “relativamente alle società”, dunque, e salvo eccezioni, alla condizione che le questioni societarie si riferiscano a società già costituite. Perciò l’eccezione data dall’essere la competenza delle Sezioni specializzate estesa a “le cause e i procedimenti […] relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti […] la costituzione […] di un rapporto societario […]”, se riferita alla stessa costituzione della società, non può che essere intesa letteralmente e, in particolare, a cause e procedimenti aventi ad oggetto “rapporti societari” immediatamente ricollegabili all’atto di costituzione od al procedimento di costituzione della società (artt. 2328 e s., 2333 e s., 2463 e s. c.c.) .

Orbene, non rientrano nella sfera di competenza delineata dalle norme richiamate le controversie aventi ad oggetto obblighi contrattuali attuali relativi alla costituzione in futuro di una società, soprattutto ove nel concreto parte attrice chieda la risoluzione del contratto preliminare e non già la sua esecuzione ai sensi dell’art. 2932 c.c., sicché ben si può constatare come tra le parti non sia mai sorto alcun rapporto societario. Né un contratto preliminare di costituzione di società può configurarsi come un patto parasociale, quest’ultimo presupponendo indefettibilmente che una società sia stata costituita, tanto vero che né il contratto preliminare di costituzione di società né le trattative volte a concluderlo sono regolati in alcun modo e per alcun aspetto da norme societarie ed invece solo da quelle che vigono in genere nella materia contrattuale.

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, così come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), “ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della Corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”. Non è, pertanto, fondata l’assunzione circa l’esistenza di un automatico collegamento tra l’ambito delle attribuzioni delle sezioni specializzate in materia d’impresa e l’attribuzione della causa alla cognizione del tribunale collegiale, potendo accadere che i giudici delle Sezioni Specializzate in materia di impresa siano abilitati a conoscere in veste di Giudice Unico controversie estranee alla competenza di tali Sezioni.

[Nella specie, il Tribunale di Milano – dopo aver rilevato l’ammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio, vista l’incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese a decidere la presente controversia – ha rigettato il ricorso, escludendo la sussistenza della responsabilità precontrattuale lamentata visto che i soggetti che avevano partecipato alle trattative erano privi di poteri rappresentativi. In particolare, il Tribunale di Milano ha rilevato che le relazioni familiari che legano determinati soggetti alle parti obbligate contrattualmente alla costituzione della società non sono giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento in capo ai familiari di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle parti stesse. Nemmeno può essere invocato il principio di apparenza a tutela dell’affidamento dei terzi qualora agli atti processuali vengano acquisiti elementi probatori univoci dai quali risulti pacificamente che a stipulare l’atto costitutivo di società siano autorizzati soltanto i legali rappresentanti delle parti del preliminare].

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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