Incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ad obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo di azienda
Le questioni relative all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda e alla risoluzione del contratto stesso non rientrano nell’ambito delle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come novellato dall’art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.