Inconfigurabilità di un diritto del socio agli utili in assenza di una deliberazione assembleare in tal senso
Ai sensi dell’art. 2433, c. 1, c.c., la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio. La disposizione codicistica demanda all’assemblea, e, dunque, alla maggioranza degli azionisti in sede di approvazione del bilancio, la valutazione in ordine alla distribuibilità degli utili ai soci. Non è, dunque, configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea, in sede approvativa del bilancio, la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.
I soci non vantano nei confronti della società un diritto al dividendo ab origine per il solo fatto di essere titolari di azioni o di quote; esso si costituisce per gradi ed integra una fattispecie a formazione progressiva, perché sorge solo dopo la chiusura dell’esercizio sociale, la registrazione di eventuali utili, l’approvazione del bilancio e infine la decisione dell’assemblea di distribuire o meno i medesimi a favore dei soci. In questa prospettiva, la mancata sussistenza dell’obbligo per l’assemblea di distribuire l’utile ai soci comporta la legittimità della delibera che destini gli utili a riserve facoltative, salvo che l’operazione posta in essere dalla maggioranza sia animata da scopi extrasociali o da intenti emulativi nei confronti della minoranza. In altre parole, la condotta abusiva della maggioranza costituisce il limite alla discrezionalità dell’assemblea in ordine alla decisione di non distribuire gli utili di esercizio: ma, per configurare tale fattispecie, l’attore deve provare un intento vessatorio (o extrasociale) ai danni dei soci di minoranza e la mancanza di ogni ragionevole motivazione ispiratrice della scelta compiuta.