17 Luglio 2018

Indennizzo a carico del venditore di partecipazione sociali ed a favore dell’acquirente nell’ipotesi di emersione di passività sociali sopravvenute successivamente al contratto di cessione

Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente una specifica obbligazione di “indennizzo” per il caso in cui fossero emerse nel patrimonio della società le cui quote sono state cedute passività ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, la stessa non ha la possibilità di invocare la nullità della clausola per abuso di dipendenza economica, per il suo presunto carattere vessatorio ex art. 1341 c.c. o, ancora, per indeterminatezza delle passività garantite analogicamente a quanto previsto dall’art. 1938 c.c.

Il contratto, infatti, ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti, poteri e obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa in cui si compendia lo statusdi socio, e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; per tale ragione, è possibile che il corrispettivo venga pattuito sulla base del valore assegnato al patrimonio sociale ad una certa data, al fine di tenere indenne l’acquirente dall’eventuale emersione di passività latenti emerse solo dopo il trasferimento.

La ratio di tali previsioni è quella di superare il deficit di informazioni che grava sul soggetto che si accinge ad entrare in una compagine sociale, il cui assetto patrimoniale è determinato da scelte e condotte rispetto alle quali esso è rimasto estraneo.

La clausola in oggetto viene, così, ad atteggiarsi quale clausola di revisione del prezzo, a fronte dell’effettiva consistenza patrimoniale del bene oggetto di compravendita, costituendo in tal modo un negozio del tutto legittimo e ragionevole posto a tutela della parte acquirente a prescindere dal fatto che questa ricopra o meno una posizione di forza negoziale.

In tali ipotesi non può invocarsi la disciplina della subfornitura, di cui mancano sia i presupposti soggettivi (dal momento che la subfornitura è un contratto del quale sono parti due imprese, mentre una delle parti di un contratto di cessione è necessariamente un socio) sia i presupposti oggettivi (poiché l’asimmetria di posizione contrattuale presa in considerazione dalla norma è ben diversa da quella espressa dalla funzione propria della clausola di revisione del prezzo, che mira a superare e a porre rimedio ad un deficit informativo della parte che subentra nella compagine sociale, operando dunque in termini addirittura opposti); nè sarebbe possibile applicare l’art. 1341 c.c. a un contratto che espressamente faccia riferimento ad una lunga «trattativa» tra le parti.

Infine, non è applicabile l’art. 1938 c.c. in quanto, per effetto di un clausola di adeguamento del prezzo, la parte cedente ha assunto in proprio ed ex novo a favore dell’acquirente un’obbligazione di risarcimento per il caso di violazione di impegni dalla stessa assunti riguardanti eventuali passività latenti ed esistenti già al momento del trasferimento, con esclusione delle passività future.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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