2 Ottobre 2024

Il requisito del fumus boni iuris nei procedimenti di descrizione

Nel caso della descrizione, il fumus boni iuris assume caratteri peculiari, nel senso che – allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno – lo stesso presuppone che la parte che chiede la misura non si limiti ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma fornisca elementi concreti di potenziale riscontro circa la medesima lesione e, soprattutto, circa il pericolo di dispersione della prova.

Il fatto che la descrizione sia un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova fa sì che il fumus boni iuris abbia un minore grado di consistenza. Il fumus va, invero, apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tali considerazioni con riguardo alla ratio della misura cautelare non portano ad escludere l’esame della sussistenza del fumus boni iuris: esso va comunque accertato sebbene con minore rigore e, quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa, la misura non va concessa. La direttiva cd. Enforcement, pur prevedendo che tale misura è un celere ed efficace mezzo provvisorio per la salvaguardia della prova dei diritti di proprietà industriale, ha enunciato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, che le misure cautelari necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere “fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly”, nonché “proportionate” e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (art. 3 Direttiva 2004/48/CE).

19 Luglio 2024

La prova del fumus bonis iuris nella descrizione di un brevetto

Nel rimedio della descrizione, concesso con un decreto inaudita altera parte a seguito di un ricorso cautelare volto ad assicurare la prova della contraffazione di un brevetto, il fumus bonis iuris va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Infatti il predetto decreto potrebbe, anche sulla base dell’ulteriore sviluppo delle argomentazioni addotte dalle parti, essere successivamente confermato, posto che la finalità del procedimento, di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i., consiste sia nell’acquisizione, da parte di soggetti diversi rispetto a quelli nei cui confronti la descrizione è disposta, di elementi di prova che non siano in sé stessi acquisibili autonomamente, sia nella necessità di preservare la prova stessa rispetto ad una situazione di fatto in via di modificazione per la sua utilizzazione nella causa di merito.

2 Luglio 2024

La descrizione in un caso di abusiva duplicazione di un software applicativo

Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.

1 Luglio 2024

La finalità della descrizione: soddisfacimento di esigenze istruttorie e rischio di dispersione della prova

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l’istruttoria, cioè l’acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Viene infatti in rilievo, nel caso della descrizione, il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

12 Giugno 2024

Il requisito del fumus boni juris per l’accoglimento della domanda di descrizione

Il fumus boni juris per la descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro attesa la funzione probatoria della misura in esame.

Descrizione: presupposti e limiti

La descrizione costituisce strumento avente natura cautelare solo in senso lato, in quanto è funzionale non alla tutela diretta del diritto della parte richiedente, ma alla tutela del suo diritto alla prova da esercitare in un successivo processo.

Poiché lo strumento non comporta la sottrazione alla controparte di disponibilità della sua sfera giuridica, comportando solo acquisizione di informazioni, che vengono trattate sotto controllo giudiziale, e che soprattutto saranno trattate nel merito, è evidente che il requisito del fumus boni iuris, destinato a più approfondita trattazione nel merito, può arrestarsi, ai fini della descrizione, alla verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione, alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte.

Quanto al periculum in mora, anche questo aspetto deve muovere dalla considerazione della funzionalità della misura alla tutela giudiziale del diritto, la quale può essere sempre attivata entro i termini di validità della privativa e/o di prescrizione del diritto al risarcimento.

L’aspetto relativo al tempo della domanda di descrizione va apprezzato in ragione del tempo entro il quale la parte interessata può fare valere il suo diritto sostanziale, e non del tempo coerente con la urgenza di un provvedimento di tutela del diritto anteriore al processo, non costituendo la descrizione un mezzo per reagire direttamente in corpore vivo all’altrui illecito, ma solo per procedere a domanda giudiziale. Sarà eventualmente il giudice del merito a valutare se quanto acquisito, che parte attrice volesse utilizzare come prova dei propri assunti, possa esserlo, e integralmente, a tale fine valutando eventualmente anche il profilo dell’eccedenza delle acquisizioni rispetto al provvedimento.

L’acquisizione massiva è spesso lo strumento obbligato in caso di grandi moli di dati, e che all’eccedenza può ovviarsi con una opportuna preselezione ed espunzione in sede di desecretazione, operata in ragione del perimetro indicato dal decreto.

L’istanza di descrizione non può essere accolta per quanto occorrente a determinare i volumi di affari aspetto questo rilevante per la determinazione del danno: tale aspetto solitamente non necessita la cristallizzazione anticipata del materiale probatorio.

L’istanza cautelare aggiuntiva (inibitoria con penale) proposta per la prima volta all’udienza, si pone come domanda cautelare nuova e inammissibile: nonostante l’assenza di preclusioni nel procedimento cautelare, il principio per cui la domanda determina il perimetro del procedimento non può essere travalicato.

25 Marzo 2024

Il periculum nei ricorsi cautelari in materia di contraffazione di marchio di certificazione

Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l’aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull’uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l’esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l’utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]

7 Luglio 2023

Revoca di provvedimento cautelare: quando l’esito istruttorio può essere considerato “fatto nuovo”

L’esercizio del potere di revoca di un provvedimento cautelare “processualmente definitivo” richiede l’emersione di un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante al fine della rinnovazione sotto il profilo del periculum o del fumus del giudizio cautelare. In linea generale, l’esito di un atto istruttorio non può avere altro effetto, visto il fine per cui viene assunto, che contribuire alla decisione del giudice del procedimento in cui l’atto è raccolto. L’idea di una delibazione constante di ogni esito parziale dell’istruttoria a fini diversi da quello decisorio implica la conseguenza di una potenziale mutazione continua del quadro processuale, foriera peraltro di continua esposizione di provvisori convincimenti del giudice. In termini ricostruttivi si può evitare il rischio suddetto affermando che l’esito di una prova non è un fatto storico, ma un mero fatto processuale. E’ ben vero che l’esito di una prova potrebbe invece apportare un nuovo elemento di giudizio valutabile anche in altro procedimento, ma solo alla condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico, abbia una sua consistenza di mera rilevazione e non di “valutazione” e quindi si sottragga alla necessità del vaglio giudiziario, nella sede propria, per avere una qualsiasi portata.

Diffusione illecita di immagini sul web: periculum in mora ai fini della tutela inibitoria

Sussiste il presupposto cautelare del grave pregiudizio nel ritardo per concedere la tutela inibitoria di cui all’art. 163 l.d.a. in un caso in cui la diffusione incontrollata e incontrollabile sul web di immagini protette dal diritto d’autore e da un diritto di sfruttamento economico in esclusiva – senza alcuna indicazione dei relativi titolari – rende le immagini potenzialmente accessibili a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti, poiché essa comporta, da un lato, il continuo protrarsi e aggravarsi nel tempo della lesione del diritto di sfruttamento economico delle immagini in esame, in termini di costante perdita di valore commerciale delle fotografie poiché introduce un elemento di forte dissuasione all’acquisto da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e, dall’altro, l’estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente.