Preliminare di cessione di quote sociali: le clausole non riproposte nel contratto definitivo si intendono rinunciate

In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora non riproposte nel definitivo.

In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali, non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle stesse parti nell’accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia, ad eccezione del caso in cui venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale l’assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.

Onere della prova nell’ambito del processo civile in tema di responsabilità degli amministratori nei confronti della società

In virtù del disposto dell’art. 2392 c.c. e della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società,  in osservanza degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, grava sulla società attrice l’onere di dimostrare la sussistenza di due indefettibili condizioni: la violazione dell’obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale nonché l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori stessi. Più precisamente grava sulla società attrice sia l’onere di provare, giusta l’art. 2697 c.c., la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale connessi alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore, sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.

13 Marzo 2020

Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per inadempimenti contabili e tributari

Costituisce un obbligo gravante in capo agli amministratori – in virtù del rapporto intercorrente tra gli stessi e la società – quello relativo alla corretta tenuta della contabilità e al versamento delle imposte erariali e previdenziali, costituendo il predetto un illecito tipicamente costitutivo di responsabilità contrattuale e fondante l’azione sociale verso l’organo di gestione. Al verificarsi dei predetti inadempimenti (relativi alla contabilità e al versamento delle imposte), accertato il collegamento diretto tra fatto ed evento, l’ordinamento presume la colpa dell’amministratore e, pertanto, non è necessaria la prova, da parte della s.r.l., del nesso eziologico tra condotta e danno. Spetterà, invece, all’amministratore la prova di non avere violato gli obblighi previsti dalla legge e dal contratto e/o di avere espresso il proprio dissenso al compimento degli atti dannosi.

13 Marzo 2020

Responsabilità degli amministratori per i debiti della società verso l’Erario

Ai sensi dell’art. 2486 cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e in caso di violazioni, essi sono chiamati a rispondere degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori per aver aggravato il dissesto.

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11 Marzo 2020

Responsabilità verso il socio per informazioni non trasparenti sui flussi di cassa

Risulta fondata la domanda risarcitoria del socio nei confronti dell’amministratore che lo abbia indotto ad effettuare ulteriori investimenti nella società, sotto forma di finanziamenti soci, fornendo un’informazione non trasparente sui flussi di cassa, per i ricavi già maturati e per quelli attesi.

11 Marzo 2020

E’ inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile sui bilanci della società se questi non sono stati tempestivamente prodotti in giudizio

La richiesta di C.T.U. contabile da disporsi sui bilanci della società non è ammissibile, con conseguente rigetto dell’azione di responsabilità dell’amministratore unico della stessa, se l’attore non ha prodotto in giudizio i bilanci asseritamente falsificati dallo stesso amministratore. Tale carenza documentale non può nemmeno essere superata per il tramite della previsione ex art. 198 c.p.c. che, in materia di consulenza contabile, autorizza il C.T.U. a esaminare con il consenso delle parti anche documentazione eventualmente non prodotta in causa, poichè tale previsione non può dergare al vigente regime delle preclusioni. [ LEGGI TUTTO ]

Mancato richiamo dei decimi e responsabilità dei sindaci

La responsabilità dell’organo amministrativo che abbia mancato di richiamare i decimi non versati si estende anche ai sindaci, i quali sono corresponsabili del danno subito dalla società (da quantificarsi in misura corrispondente al valore nominale dei decimi non versati), laddove gli stessi, in violazione dell’art. 2407 c.c., si siano limitati a sistematici richiami formali senza adottare alcuna fattiva iniziativa per indurre gli amministratori ad adottare i rimedi prescritti dall’art. 2344 c.c.

Incompetenza per materia della sezione imprese

L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.

Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro il liquidatore: prescrizione e onere della prova

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F., senza che ne vengano immutati i presupposti. Di regola i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto
esercitata dal curatore, e individuano la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest’ultima in ogni caso quinquennale.

Nel caso di azione esercitata ex art. 2394 c.c., il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti: poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

I liquidatori, al pari degli amministratori, non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.