Indipendenza dei rapporti interni all’ATI e alla S.C.A R.L. costituite dalle società aggiudicatarie di un appalto
I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) successivamente costituita dagli stessi associati per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI. Infatti la S.c.a r.l. è ente dotato di soggettività distinta da quella dei consorziati e non può essere vincolata ai patti tra gli stessi intercorrenti, tanto più se la S.c.a r.l. non è parte dell’ATI.
A nulla rileva che le quote di partecipazione al capitale sociale della S.c.a r.l. riflettano le quote di partecipazione all’ATI, poiché tale circostanza non pregiudica l’autonomia giuridica della prima. infatti, stante la diversità dei soggetti giuridici, non è ammissibile alcuna lettura combinata del regolamento ATI e dello statuto della S.c.a r.l.
Qualora nel regolamento ATI sia presente un “obbligo di salvataggio” dell’ATI stessa a carico degli associati e nell’interesse del committente, la S.c.a r.l. successivamente costituita tra gli associati dell’ATI per l’esecuzione materiale dei lavori richiesti dal committente non è in alcun modo vincolata a tale obbligazione, che grava unicamente sui soggetti associati nell’ATI.
Laddove lo statuto della S.c.a r.l. preveda un meccanismo di “chiamata fondi” in forza del quale l’organo di amministrazione può deliberare il versamento di finanziamenti da parte dei soci consorziati per far fronte alle esigenze della consortile, tali deliberazioni vincolano i soci alla corresponsione delle somme richieste. Qualora le predette deliberazioni siano assunte in violazione della procedura prevista dallo statuto, l’invalidità può essere fatta valere dal socio attraverso l’impugnativa della delibera. In assenza di impugnativa, sono infondate le successive opposizioni del socio rispetto al pagamento richiesto.
Si aggiunga poi che la legittimità delle richieste di finanziamenti provenienti dalla S.c.a r.l. non è pregiudicata dall’impossibilità del loro successivo rimborso, essendo la “chiamata fondi” concepita come uno strumento necessario ad assicurare la continuità dell’esecuzione della commessa. Né, d’altronde, la possibilità che i finanziamenti dei soci eccedano i corrispettivi attesi dall’appalto incide in alcun modo sull’articolazione della responsabilità patrimoniale dei soggetti coinvolti, in quanto la perdita rappresenta uno dei possibili esiti del rischio assunto nello svolgimento dell’attività d’impresa.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)