Industrial design, tutela autoriale di disegni bidimensionali e prova del carattere creativo dell’opera
La tutela autoriale in relazione a disegni bidimensionali non è riconducibile all’art. 2, n. 10, l.a., perché è disegno “industriale” solo quello che coniuga profili estetici a quelli funzionali, rinvenibili solo nelle opere tridimensionali, concetto disomogeneo rispetto a quello dell’arte applicata.
Il disegno bidimensionale in sé, a prescindere dalla sua destinazione industriale, genetica ovvero funzionale, trova tutela autoriale nel solo dettato di cui all’art. 2, n. 4, l. aut..
Il carattere creativo per accedere alla tutela autoriale viene inteso come apporto personale del singolo autore alla propria realizzazione, come sforzo espressivo qualificato che riflette il modo personale del designer di rappresentare fatti, idee, situazioni, sentimenti; tale profilo crea un legame inscindibile tra opera e suo autore tanto da giustificare una tutela temporale estesa. Per la prova del carattere creativo è richiesto anche un minimo e modesto apporto creativo, essendo sufficiente che l’autore – pur inserendosi in un genere assai diffuso – abbia organizzato in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio culturale, come prodotto singolare dell’autore stesso; tuttavia, in assenza di allegazione circa lo specifico legame tra la singola realizzazione e il suo autore, l’onere della prova non può ritenersi assolto dal richiamo alla qualità dei materiali utilizzati o all’esposizione in musei di prodotti realizzati dall’autore, senza la prova che quelli esposti siano proprio gli specifici disegni di cui si chiede protezione (nel caso di specie, è stata ritenuta insufficiente la prova del carattere creativo di peculiari disegni riprodotti su tessuto, che si ripetono ciclicamente sulla stoffa, caratterizzati da motivi e accostamenti cromatici tipici della tradizione africana e normalmente realizzati su tessuti di altissima qualità attraverso particolari tecniche di colorazione).