Induzione a contrarre e risarcimento del danno
La parte che, mediante falsa rappresentazione delle proprie disponibilità economiche, abbia indotto un altro soggetto a concederle in affitto un immobile ad uso commerciale, non potendo poi corrispondere i relativi canoni, è tenuta al pagamento degli stessi quale risarcimento del danno, in quanto l’illecito espressamente lamentato dal locatore nei confronti dell’affittuario attiene non già alla fase di esecuzione del contratto ma piuttosto (propriamente ed esclusivamente) a una lamentata induzione alla stipula dello stesso sul presupposto che, sulla base di diverse e veritiere informazioni, l’attore non avrebbe mai accettato di contrarre.
La funzione risarcitoria è volta a rimettere la parte ingiustamente danneggiata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata in mancanza dell’illecito contestato, sicché un danno risarcibile si potrebbe ravvisare nella eventuale perdita della possibilità di concludere vantaggiosamente il medesimo contratto con altri, ma mai e in nessun caso nel mancato conseguimento dei vantaggi patrimoniali assicurati proprio dal contratto che – si assume – non avrebbe dovuto essere concluso (quale pretesa invece logicamente congruente rispetto a contestazioni che avessero avuto ad oggetto la sola fase di successiva esecuzione del medesimo contratto).
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)