7 Luglio 2015

Inefficacia del sequestro giudiziario di quote di srl a seguito di estinzione del giudizio di merito iniziato con ricorso ex art. 702 bis

Al pari della mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito ex art. 669 novies c.p.c., anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, a meno che non sia prevista, come p.es. nel caso di ordinanze in tema di incompetenza territoriale, la traslatio iudicis e la parte interessata provveda tempestivamente alla riassunzione (nella specie, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia del sequestro giudiziario di quote di srl perché il successivo giudizio di merito era stato iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che è strumento riservato ai soli processi di competenza del Giudice monocratico, con conseguente inammissibilità dello stesso in materia di trasferimento di quote del capitale sociale, materia riservata alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese e quindi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, 1° comma, n° 3, c.p.c.).

 

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code