14 Marzo 2017

Inefficacia della delibera di esclusione del socio di cooperativa per nullità della comunicazione

La deliberazione di esclusione del socio di cooperativa costituisce atto unilaterale recettizio, in quanto tale inefficace fino a quando non sia stato validamente comunicato.

Quando la comunicazione dell’esclusione, per la sua genericità, non è idonea a consentire la piena esplicazione dei diritti di difesa del socio escluso ed è quindi inidonea a svolgere la funzione per la quale è legalmente prevista, essa risulta affetta da un vizio genetico che ne comporta la nullità e che si riflette a sua volta sulla delibera di esclusione, la cui efficacia dipende dalla sua idonea comunicazione al socio escluso, quale legittimato a proporre opposizione.

La comunicazione dell’esclusione del socio, quale atto negoziale unilaterale, è soggetta al disposto degli artt. 1418 co. 2 e 1346 c.c..

E’ irrilevante il fatto che il socio sia stato reso edotto dalla cooperativa, aliunde e prima dell’adozione della delibera di esclusione, di addebiti mossi nei suoi confronti. E ciò è ovvio perché, se la comunicazione è generica, il socio non può sapere né se la delibera di esclusione si fonda effettivamente sugli addebiti in precedenza mossigli o su altri, né se essa si fondi su tutti gli addebiti mossigli o solo su alcuni di essi, né se gli addebiti mossigli siano stati recepiti nella deliberazione esattamente con riferimento alle stesse vicende storiche o invece con riferimento alle stesse vicende, ma diversamente circostanziate o con riferimento alle stesse vicende ma diversamente valutate.

Nessun rilievo può essere dato alla comunicazione della delibera di esclusione avvenuta in corso di causa, posto che, nel procedimento previsto dall’art. 2533 c.c., è la comunicazione della delibera di esclusione ad essere funzionale alla proposizione dell’opposizione, e non, viceversa, l’opposizione funzionale ad ottenere la comunicazione della deliberazione.

 

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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