Inesistenza di un’azione di merito di revoca degli amministratori di srl
L’azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale di responsabilità prevista nel medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l’esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori al di fuori della procedura assembleare, di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c. Dunque la normativa vigente non prevede, con riferimento alla società a responsabilità limitata, un diritto del singolo socio ad ottenere la revoca dell’amministratore e dall’unica norma (art. 2476 c.c.) che fa riferimento alla revoca in materia quale richiesta cautelare collegata all’azione di responsabilità, non può trarsi la conclusione che l’esistenza di una tale azione di merito finalizzata esclusivamente alla revoca dell’amministratore debba farsi discendere dall’esistenza dell’azione cautelare.