Preventiva informazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di delibera legittimante il recesso e abuso di maggioranza
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio.
L’annullamento della deliberazione assembleare è ammesso ove l’illegittimità dipenda dalla mancata informativa degli amministratori. Tale illegittimità non può dipendere dalla mera inerzia degli stessi, configurabile ove i soci non abbiano chiesto prima dell’assemblea alcuna informativa agli amministratori, nonché alcuna visione documentale né estrazione di copie relative; tale inerzia comporta solamente la possibilità per il socio di attivare il procedimento di cui al sesto comma dell’art. 2437-ter c.c..
L’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437, primo comma, lett. g), c.c., deve rimanere nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma, tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l’uscita dalla società: essa comprende i diritti patrimoniali afferenti alla percentuale dell’utile da distribuire in base allo statuto e attinenti alla modifica di una clausola statutaria direttamente riguardante la distribuzione dell’utile di esercizio che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dello specifico aumento della percentuale da destinare a riserva.
Non costituisce rinuncia (neppure implicita) all’impugnazione della delibera dell’assemblea la comunicazione alla società del codice IBAN da parte del socio, che si sia opposto alla deliberazione stessa in sede assembleare.
L’assemblea (se lo Statuto non le sottrae tale potere) può anche decidere di non distribuire gli utili portandoli a nuovo (purché, ex art.2433 c.c., la eventuale mancanza di interesse all’autofinanziamento non integri un abuso), ma la decisione dell’assemblea sulla distribuzione degli utili può riguardare solo l’an ed il quantum, non le modalità di ripartizione e la relativa tipologia che devono essere stabilite ex ante dallo Statuto sociale (o, nel silenzio di questo, secondo proporzionalità), perché altrimenti si lederebbe un diritto individuale del socio.
L’abuso del diritto di voto da parte della maggioranza rappresenta una fattispecie atipica di creazione dottrinario-giurisprudenziale. L’abuso di maggioranza sussiste di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli art.1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata.