Informazioni fornite nel modulo di delega ai sensi dell’art. 143 t.u.f.
La disposizione normativa dell’art. 143 t.u.f., in base alla quale “le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole” deve essere intesa come una clausola generale e interpretata nel senso che il prospetto deve rappresentare adeguatamente, secondo la scansione dello schema regolamentare, le motivazioni in particolare di fatto poste alla base della intenzione di voto oggetto di sollecitazione, senza che possa dar adito a una valutazione di inadeguatezza tutte le volte che tali motivazioni siano contestate per così dire nel merito quanto alla loro rispondenza a canoni di ragionevolezza, opportunità e convenienza. Il prospetto deve rappresentare tutte le informazioni necessarie perchè i soci sollecitati al rilascio della delega possano comprendere la direzione del voto sollecitato.
Non può attribuirsi alcuna conseguenza al fatto che integrazioni del prospetto di sollecitazione sopraggiungano da parte del promotore in prossimità dell’assemblea, ma sia comunque fornita con un anticipo tale da consentire agli azionisti deleganti di apprezzare con congruo anticipo rispetto alla data dell’assemblea le ulteriori notizie messe a loro disposizione.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)