Inibizione della pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 2497-bis per mancanza di un effettivo rapporto di controllo contrattuale
L’eventualità che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento, possano censurare in giudizio il comportamento della capogruppo nello svolgimento di tale attività, costituisce pericolo idoneo ai fine dell’ottenimento di un provvedimento cautelare di inibitoria della pubblicità. Se è vero infatti che la pubblicità di cui all’art. 2497-bis è una mera pubblicità notizia, priva di effetti costitutivi, e che quindi la società individuata come esercente attività di direzione e coordinamento potrebbe sempre fornire in giudizio la prova contraria, è altresì vero che, ove tale attestazione mancasse, esse non avrebbe, con ogni probabilità, nemmeno l’onere e dunque il danno di dover fornire in giudizio tale prova.
La possibilità della revoca bilaterale di un contratto di fornitura esclude ex se la possibilità di configurare, ai sensi dell’art. 2359, n. 3, c.c. un rapporto di controllo derivante da “particolari vincoli contrattuali”.