“Inputs” creativi e contratto di licenza di marchio nel settore moda
Nel settore delle mode d’abbigliamento si deve supporre che gli “inputs” creativi possano essere solo dei generici suggerimenti estetici e non la principale obbligazione contrattuale.
Per quanto attiene all’effettiva fornitura degli “inputs” creativi, essendo questa, sicuramente, un’obbligazione contrattuale minore e predisposta soprattutto nell’interesse del licenziante, l’approvazione del catalogo ed i suggerimenti di possibili modifiche debbono considerarsi sufficiente adempimento anche di tale previsione contrattuale.