Insussistenza del potere dei sindaci di iscrivere a registro delle imprese l’accertamento di una causa di scioglimento
L’art. 2386 co. 5° cod. civ, il quale conferisce ai sindaci poteri di amministrazione attiva limitati nel tempo e nell’oggetto (solo per l’ordinaria amministrazione e per il più breve tempo necessario alla convocazione “d’urgenza” di assemblea per la nomina dell’organo titolare ex lege di tutti i poteri gestori), è norma eccezionale e di stretta interpretazione. Pertanto essa non può giustificare la sostituzione del collegio sindacale anche nell’atto – proprio e di amministrazione straordinaria – con cui gli amministratori determinano, pubblicizzando la loro decisione con effetti erga omnes, il presupposto della fase liquidativa della vita della società, fermo restando il potere/dovere dei sindaci stessi (ove l’assemblea da loro convocata non proceda alla nomina dell’organo gestorio o questo, pur nominato, ometta gli adempimenti di cui all’art. 2485 co. 1° cod. civ.) di investire il Tribunale in sede di giurisdizione contenziosa perché adotti i provvedimenti a lui soltanto riconosciuti dal capoverso dell’art. 2485 c.c. (nel caso di specie il collegio sindacale, accertata la mancata accettazione della carica da parte dei consiglieri nominati dall’assemblea dei soci a seguito della revoca dei precedenti ai sensi dell’art. 2393, co. 5, c.c., intendeva procedere all’iscrizione a registro dell’imprese della causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale)