Insussistenza della responsabilità dell’erede del socio di s.n.c., nei cui confronti è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, per l’avvenuto pagamento di debiti sociali da parte di altro socio
Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. sulla mera base della precedente esistenza di un vincolo societario, salvo che non dimostrino un ulteriore titolo in forza del quale il socio uscente o il suo erede si siano impegnati a tenere indenni le società o gli altri soci in caso di pagamento del debito verso i terzi.
La posizione di condebitori solidali dei soci di una società di persone deriva anzitutto dall’art. 2291 c.c. e, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, dall’art. 2290 c.c.. Tali disposizioni regolano esclusivamente i rapporti tra condebitore solidale e terzo creditore e non sono invocabili nei rapporti interni in sede di regresso (cfr. Cass. 12 gennaio 2011, n. 525; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25123).
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono essere poste a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, anche nella eventualità in cui l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22234).