Insussistenza di uno storno illecito di dipendenti nel contesto della aggiudicazione di un contratto di appalto
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato –animus nocendi-, la quale va ritenuta sussistente ogni volta che lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva dell’imprenditore concorrente.
Non si ravvisa il fumus boni iuris della fattispecie di concorrenza sleale per storno di dipendenti, per carenza di animus nocendi in capo all’aggiudicataria subentrante dopo la definitiva conclusione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione di un appalto, quando questa si sia obbligata all’assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale precedentemente impiegato presso l’aggiudicatario uscente e quando quest’ultimo abbia attivato la procedura.
La concorrenza illecita, per mancanza di conformità ai principi della correttezza, non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente; attività, in quanto tali, legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)